Esenzioni-detrazioni per disabili
Chi ha diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto?
L’esenzione dalla tassa di circolazione si applica ai casi indicati nella precedente risposta. L’esenzione deve essere richiesta tramite una apposita domanda presentata presso l’ufficio dell’entrate, o dove questo non è ancora istituito presso la Sezione staccata della Direzione Regionale dell’Entrate. Tale esenzione spetta per un solo veicolo e una volta riconosciuta per il primo anno prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a ripresentare l’istanza.
Possono essere detratte le spese riguardanti l’acquisto di auto da parte di disabili?
In cosa consiste l’agevolazione sui veicoli – Per l’acquisto di auto, la persona disabile – o il famigliare che l’ha in carico fiscalmente – ha diritto all’iva al 4% anziché al 22, e ad una detrazione dall’Irpef pari al 19% del costo sostenuto su una spesa massima di 18.075,99€, utilizzabile una sola volta (per un solo veicolo). La detrazione è prevista anche per le spese di riparazione; l’iva agevolata può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti
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Legge 13/89 sull’accessibilita’ negli ambienti
La Legge 13/89 stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici.
La Legge13/89 concede ai cittadini contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).
In Italia esistono alcune leggi che garantiscono il diritto all’accessibilità in questi luoghi. Sono norme tecniche molto precise, vincolanti. Come già accennato sopra, purtroppo non sempre vengono applicate.
http://www.disabili.com/mobilita-auto/speciali-mobilita-a-auto/barriere-architettoniche-e-disabilita/18723-barrarch09-edilizia-pubblica
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Detrazione per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche
Per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono previste delle agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili: la quota di detrazione Irpef è pari al 50% su un importo massimo di 96.000€ (se la spesa è sostenuta tra il 26 giugno 2012 e 31 dicembre 2016) e detrazione del 36% su un importo massimo di 48.000€ per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017.
Quali interventi rientrano nell’abbattimento delle barriere architettoniche? L’installazione di ascensori o montacarichi, lavori tecnologici per favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con handicap grave (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92).
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi di sollevamento del disabile.
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Quali disposizioni esistono per il superamento delle barriere architettoniche?
Edifici e locali pubblici:
la legge 30 marzo 1971 n. 118 ha previsto l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, l’accessibilità agli invalidi non deambulanti dei mezzi pubblici di trasporto e dei luoghi pubblici.
Il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, contiene dettagliate prescrizioni tecniche riguardanti le strutture esterne, le caratteristiche strutturali interne degli edifici pubblici, e servizi speciali di pubblica utilità (autobus, treni, metropolitane ecc.).
L’osservanza di tale normativa viene resa effettiva dalla legge quadro sull’ handicap 5 febbraio 1992, n. 104: i progetti delle opere da realizzarsi negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico sono subordinati al controllo dell’Ufficio Tecnico del Comune, che ne verifica la conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.
Edifici privati e parti comuni di edifici privati condominiali:
La legge 9 gennaio 1989, n. 13, dispone che presso tali edifici debba essere garantita l’accessibilità, la visibilità e l’adattabilità. Le prescrizioni tecniche da osservare sono contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Le modifiche alle parti comuni di un edificio privato per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere approvate dall’assemblea condominiale per maggioranza. Se la richiesta, che deve essere presentata per iscritto, non viene approvata in sede di assemblea condominiale o se il condominio non si pronuncia entro 3 mesi dalla richiesta, il portatore di handicap può provvedere a proprie spese alla realizzazione delle modifiche richieste.
Per la realizzazione di tali opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche sono concessi contributi a fondo perduto in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a euro 2582(pari a £.5.000.000 ); per costi da 2.582,00€ a 12.910,00€ il contributo è aumentato del 25% della spesa sostenuta; per costi da 12.910,00€ a 51.640€ il contributo è aumentato di un ulteriore 10%.
La domanda per ottenere tale contributo deve essere presentata, in bollo, al Sindaco del Comune in cui è situato l’immobile, entro il 1 marzo di ciascun anno
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APC vendita-assistenza-manutenzione ausili/prodotti a soggetti con disabilità
APC ha deciso di creare una sezione dedicata alla vendita di ausili e altri prodotti dedicati a soggetti con disabilità.
Ci occupiamo del ricevimento dei prodotti presso la nostra sede al fine di illustrare, collaudare e consegnare il prodotto stesso ai Clienti.
Inoltre, vista la nostra esperienza nel settore e l’officina operativa, ci occuperemo dell’assistenza e della manutenzione dei prodotti stessi.
Crediamo che questo ulteriore servizio, costituito dall’assistenza e manutenzione, possa rassicurare l’utente finale per un utilizzo dei prodotti senza sorprese.
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